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Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

di Lunedì, 04 Dicembre 2017 - Ultima modifica: Mercoledì, 08 Giugno 2022
Contenuto dell'obbligo

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

Riferimenti normativi
Ai sensi della l.r. n. 10/2014 e ss.mm., art. 10 co. 8 lett. a) del d.lgs 33/2013 e ss.mm.

L’istituto del "whistleblowing" è stato previsto nel nostro ordinamento giuridico dall’art. 54-bis (“Tutela del dipendente che segnala illeciti” c.d. "whistleblower") del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, come introdotto dall’art. 1, comma 51, della L. 06.11.2012 n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”), e successivamente sostituito dall’art. 1, comma 1, della L. 30.11.2017 n. 179.

Lo stesso istituto è stato da ultimo riformato ad opera del D.Lgs. 10.03.2023 n. 24 che, recependo la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23.10.2019, ha abrogato l’art. 54-bis del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e raccolto in un unico testo normativo l’intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che di quello privato. Le disposizioni in esso contenute hanno effetto, per i soggetti pubblici, a partire dal 15.07.2023.

In forza di quanto previsto dall’art. 10 del D.Lgs. 10.03.2023 n. 24, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha poi provveduto ad adottare, con delibera del Consiglio n. 311 di data 12.07.2023, le “Linee Guida in materia di in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”.

Possono essere oggetto di segnalazione violazioni (comportamenti, atti od omissioni) o informazioni sulle violazioni (commesse o che potrebbero essere commesse) di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica e di cui i soggetti segnalanti siano venuti a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo.

I soggetti che vengano a conoscenza, nell’ambito del proprio contesto lavorativo all’interno della Comunità della Valle di Sole, di violazioni o di informazioni sulle violazioni hanno a disposizione due modalità di segnalazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) della medesima Comunità:

La scelta circa il canale da utilizzare è rimessa al soggetto segnalante. Conformemente alla previsione normativa, per ogni canale interno di segnalazione sono state predisposte le opportune misure volte a garantire la riservatezza del segnalante.

Per il corretto utilizzo dei canali sopra elencati, si consiglia di consultare preventivamente la disciplina organizzativa e procedurale della Comunità della Valle di Sole approvata con Decreto del Presidente n. 96 d.d. 03.11.2025 e di seguito riportata.

In adempimento agli obblighi relativi alla protezione dei dati è pubblicata la relativa informativa al seguente link https://www.comunitavalledisole.tn.it/La-comunita/Privacy-e-note-legali/Privacy/Informative-al-trattamento-dei-dati/INFORMATIVA-PRIVACY-Segnalazione-di-illeciti-WHISTLEBLOWING.

Si evidenzia, per quanto sopra, che con Decreto del Presidente n. 96 di data 03.11.2025 è stata adottata la nuova procedura per  la disciplina del “whistleblowing” per la Comunità della Valle di Sole.

Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024

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Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021

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