Edilizia abitativa agevolata
L'Ufficio eroga i contributi per l'acquisto, l'acquisto-risanamento e il risanamento della prima casa di abitazione a valere delle leggi provinciali di riferimento.
L’articolo 54 della legge provinciale n. 1 del 22 aprile 2014 (Piano casa 2015-2018) prevede la possibilità di concedere a giovani coppie, conviventi more uxorio e nubendi contributi in conto interessi per la durata massima di venti anni, a fronte di interventi di acquisto, di acquisto-risanamento e di risanamento della prima casa di abitazione. Il contributo concesso si sostanzia nell’abbattimento degli interessi, su un mutuo contratto con banche convenzionate con la Provincia, nella misura del 70 per cento.
Il Piano casa 2015-2018, relativo ad interventi di acquisto, acquisto-risanamento e risanamento da parte di giovani coppie, conviventi more uxorio e nubendi è sospeso a partire dall'edizione 2017.
Inoltre:
- L.P.16/1990 eroga i contributi per il risanamento di immobili da destinare ad abitazione principale di persone ultrasessantacinquenni. Con delibera n. 963 del 16 giugno 2014, la Giunta Provinciale ha stabilito che a decorrere dal 1°luglio 2014 è sospesa la raccolta delle domande.
- L.P.1/1993 eroga i contributi per il risanamento di immobili nei centri storici. Attualmente non sono aperti termini per la presentazione di domande di contributo.
L’ufficio provvede inoltre, con riferimento a tutte le leggi provinciali in materia di edilizia abitativa, a:
- predisporre le autorizzazioni al trasferimento di contributi su altri alloggi o fra cobeneficiari;
- predisporre il subentro nei contributi e nei vincoli (a seguito di decessi);
- autorizzare la surroga nei mutui;
- autorizzare la sospensione del pagamento di rate del mutuo.

Trasferimento mutuo agevolato ad altra banca
Il mutuo agevolato può essere trasferito ad altra banca, purchè convenzionata con la Provincia Autonoma di Trento, a condizione che:
- la tipologia di contributo pubblico (costante o variabile) rimanga invariata;
- la surrogazione non comporti costi aggiuntivi a carico del bilancio provinciale;
- l'importo del nuovo mutuo non sia superiore ad debito residuo pre-surrogazione.
La domanda di surrogazione del mutuo agevolato può essere presentata entro i seguenti termini:
- dal 15 marzo al 31 maggio: la prima rata con la nuova banca decorre dal 1° luglio successivo
- dal 15 settembre al 30 novembre: la prima rata con la nuova banca decorre dal 1° gennaio successivo