RACCOLTA FUGHI E PIANTE OFFICINALI SPONTANEE, SPECIE FLORISTICHE
Nell'ambito delle attività proprie dell'ente, rientrano le competenze di cui alla "Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura", n. 11 dd. 22 maggio 2007
Permesso speciale per la raccolta di funghi
L.P. 23 maggio 2007, n. 11, art. 28 e art. 17 del relativo Regolamento di esecuzione (Decreto del Presidente della Provincia 26 ottobre 2009, n. 23-25/Leg.)
Il comune o la Comunità, se il permesso interessa più comuni, può rilasciare permessi speciali per la raccolta di funghi in quantità superiore a due chilogrammi ai soggetti per i quali la raccolta dei funghi costituisce dimostrata fonte di lavoro e di sussistenza.
Il comune o la comunità, se il permesso interessa più comuni, può rilasciare permessi speciali gratuiti oltre le quantità consentite anche ad associazioni ed enti aventi carattere culturale, scientifico e didattico in occasione di mostre, corsi, congressi nazionali ed internazionali in campo micologico, svolti nel territorio provinciale e per la durata delle manifestazioni medesime.
Altresì può rilasciare permessi speciali gratuiti per scopi scientifici a soggetti di dichiarata fama nell’ambito dell’attività di studio e di ricerca in campo micologico, per la durata della ricerca. Tali permessi speciali devono indicare i soggetti che intendono effettuare la raccolta, la quantità ammessa alla raccolta e il periodo della stessa.
Raccolta piante officinali spontanee/specie floristiche
L.P. 23 maggio 2007, n. 11, artt. 25 e 27 e relativo Regolamento di esecuzione.
La raccolta di specie di flora per scopi scientifici, didattici, farmaceutici/officinali o per scopi alimentari nel territorio della provincia di Trento è disciplinato dagli artt. 25 e 27 della L.P. 23 maggio 2007 n. 11 ed artt. 7 e 8 del relativo Regolamento di esecuzione. La comunità territorialmente competente può autorizzare tale raccolta di flora in deroga ai limiti quantitativi rilasciando apposito permesso speciale, previa acquisizione da parte della comunità, di parere riguardo alle specie richieste e ai quantitativi da parte del Servizio Foreste e Fauna della Provincia Autonoma di Trento.
Le persone incaricate della raccolta di flora spontanea per scopi alimentari, devono risultare iscritte nell'“Elenco degli operatori abilitati alla coltivazione, alla raccolta e alla prima trasformazione di piante officinali per la produzione di prodotti alimentari erboristici e loro miscelazione, previsto dall’articolo 4 del decreto del Presidente della Provincia 24 settembre 2008, n. 41-148/Leg (Regolamento di attuazione dell’articolo 43 ter della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati) riguardante la coltivazione, raccolta e commercio di piante officinali coltivate in Trentino)”.
Qualora la raccolta sia prevista all’interno di aree classificate come “Zone Speciali di Conservazione” ZSC e “Zone di Protezione Speciale” ZPS, l’interessato dovrà ottenere preventivamente l’autorizzazione da parte del Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette della Provincia autonoma di Trento, rispetto alla direttiva Habitat.
L’autorizzazione alla raccolta nei territori ricadenti in aree a parco è di competenza dell’ente gestore.
Allegati
Modulo domanda di permesso speciale per la raccolta di funghi
Modulo domanda richiesta autorizzazione raccolta piante officinali sul territorio della Comunità della Valle di Sole
Decreto del Presidente della Provincia 26 Ottobre 2009, n. 23-25/Leg.
Regolamento di attuazione del titolo IV, capo II (Tutela della flora, fauna, funghi e tartufi) della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11 (Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura).